Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i servizi educativi per l’infanzia

È possibile inviare le domande per accedere al contributo

L’Ente bilaterale per l’artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che dal 15 maggio e fino al termine massimo di 90 giorni dalla fine delle lezioni è possibile presentare la domanda per accedere al contributo per i servizi educativi per l’infanzia.

 

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese che aderiscono al sistema bilaterale. Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari di aziende diverse ed entrambe aderenti all’Ebiart, per ogni figlio iscritto ai servizi educativi per l’infanzia.

 

Il beneficio è pari al 20% delle retta di frequenza, pagata per l’intero anno scolastico fino ad un contributo massimo di 1.000,00 euro per anno educativo. La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta sul modulo W1, scaricabile dal sito internet dell’Ente, allegando alla documentazione la copia delle fatture ricevute e la certificazione dello stato di famiglia. 

Nuovo regime impatriati: chiarimenti su periodo estero e irrilevanza del patto di sospensione del lavoro

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativamente al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e al periodo minimo di residenza all’estero in caso di patto di sospensione del rapporto di  lavoro (Agenzia delle entrate, risposta 27 maggio 2025, n. 142).

L’Istante è un cittadino italiano assunto da Società con contratto a tempo indeterminato, distaccato all’estero in vari periodi presso un’altra Società estera.
Dal 1° gennaio 2023, il suo contratto di lavoro è stato ceduto ad una terza Società, che è subentrata nel rapporto.
Al fine di collaborare professionalmente ancora con la Società estera, l’Istante ha sottoscritto con la propria Società un patto di sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Durante la sospensione, non sono previste corresponsioni, decorrenza di anzianità, né obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali per la Società 

Il 16 gennaio 2023, l’Istante ha accettato una proposta di contratto di lavoro dalla società Società per svolgere attività all’estero.
L’Istante risulta iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 19 maggio 2023 ed ha conseguito un titolo di laurea, ritenuto idoneo a integrare i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Avendo intenzione di rientrare a lavorare in Italia per la propria Società e di trasferire la residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2026, impegnandosi a rimanere residente fiscalmente in Italia per i prossimi anni, prestando attività lavorativa in misura prevalente nello Stato, il contribuente chiede se possa applicare il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il patto di sospensione del rapporto di lavoro sia un ostacolo all’accesso al regime agevolato.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino a un limite annuo di 600.000 euro, a condizione che:

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un determinato periodo;
  • i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore presta l’attività in Italia per lo stesso soggetto (o uno dello stesso gruppo) presso il quale era impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sei periodi d’imposta (se non impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo) o sette periodi d’imposta (se impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo);
  • l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agenzia chiarisce che appartengono allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto o che sono sottoposti a controllo comune, secondo l’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile. Per determinare il periodo minimo di residenza all’estero (tre, sei o sette anni), occorre valutare se al rientro in Italia il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (o società del medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all’estero nel periodo d’imposta precedente o fino alla data del trasferimento in Italia.

L’Agenzia sottolinea che la verifica della sussistenza di un rapporto di controllo (appartenenza al gruppo) e la sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione sono valutazioni di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello. Questo in linea con la circolare n. 9/E/2016. Anche la verifica della residenza fiscale effettiva riguarda elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello.

 

Nel caso specifico dell’Istante, l’Agenzia prende atto della sua affermazione che rientrerà in Italia per un datore di lavoro diverso da quello estero precedente e da quello italiano iniziale. Prende anche atto che il gruppo della terza Società ha una partecipazione di minoranza nella seconda ma non esercita il controllo.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che, in linea con i chiarimenti, l’Istante potrà applicare il regime impatriati se è stato residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia; qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

 

La circostanza che l’Istante abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro italiano al fine di sviluppare una collaborazione professionale con la società estera non assume rilievo ai fini dell’applicazione del regime, in assenza di ulteriori condizioni poste dalla norma.

CCNL Funzioni Locali: resoconto della trattativa con le OO.SS.

Continua il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 maggio 2025 si è tenuto l’incontro tra le sigle sindacali e l’Aran per la prosecuzione del tavolo negoziali finalizzato al rinnovo del contratto collettivo nazionale Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. 

In apertura, l’Aran ha sottolineato che viste le novità del DL PA, il quale prevede una possibilità di integrazione del fondo del salario accessorio, sia possibile superare le posizioni espresse sulla carenza delle risorse per il contratto nazionale. 

Le Organizzazioni sindacali invece hanno illustrato le importanti criticità applicative e la disomogeneità dell’impatto della norma sugli Enti, in quanto esclude Camere di Commercio, Enti Regionali, Unioni dei Comuni, Consorzi e ASP, e non è applicabile agli Enti “non virtuosi”.  Inoltre, ritengono che in presenza di risorse per il rinnovo del contratto, queste andrebbero destinate a tutti i dipendenti tramite il tabellare. 

Infine, a parere delle stesse sigle, finché il Governo non destinerà risorse direttamente al rinnovo contrattuale, non sarà possibile ridurre il gap che sussiste tra il comparto Funzioni Locali e gli altri comparti del pubblico impiego. 

Dunque, in conclusione, le OO.SS. lamentano che molte delle loro proposte siano rimaste inevase, come in tema di: 

– inquadramento di tutte le Educatrici e delle Insegnanti nell’Area dei Funzionari;

– superamento dell’Area degli Operatori;

-inserimento di un’Area delle Elevate Professionalità;

– superamento delle problematiche connesse al festivo infrasettimanale;

– pagamento delle indennità durante le giornate di ferie. 

Il confronto riprenderà nella giornata del 10 giugno alle ore 11.00.

Le istruzioni operative sul Congedo parentale: gli aumenti dell’indennità

Fornite indicazioni sull’indennità parentale in aumento dal 60% all’80% della retribuzione (INPS, circolare 26 maggio 2025, n. 95).

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’indennità per Congedo parentale, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le relative istruzioni operative. In effetti, l’articolo 1, comma 217 della Legge n. 207/2024 ha incrementato l’indennità per il mese di congedo parentale dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è stata anch’essa portata all’80%.

In sostanza, le principali novità includono:

– primo mese, retribuito all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).

– secondo mese, elevato all’80% (precedentemente al 60%).

– terzo mese, innalzato al’80% (prima al 30%).

In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso.

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o

affidamento. Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che il genitore sia un lavoratore dipendente.

L’INPS rammenta anche che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Infine, la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità

telematica, attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center Multicanale o presso gli istituti di patronato.

 

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscritto il contratto intersettoriale

Maggiore valorizzazione al benessere dei lavoratori ed alla loro sicurezza

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il CCNL intesettoriale che offre ai lavoratori del  terziario, commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi, tutele e condizioni economiche fra le più favorevoli del settore.

Secondo i sindacati il rinnovo valorizza la qualità e l’innovazione oltre che il benessere dei lavoratori, le loro competenze, la tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e la crescita delle imprese. Come obiettivo principale vi è la centralità della persona e la competitività delle imprese sono strettamente collegate alle condizioni di benessere dei lavoratori.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e della formazione continua, considerati elementi strategici per accompagnare lavoratori e imprese nella transizione tecnologica e organizzativa in atto.

Previsto, infine, l’aumento dei livelli retributivi,al di sopra dello standard retributivo degli altri contratti del settore. 

Testo Unico delle imposte indirette: il CdM approva, in esame preliminare, il decreto legislativo

È stata resa nota l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo, in esame preliminare, che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 26 maggio 2025, n. 129).

Questo provvedimento si inserisce in un contesto di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che ha come obiettivo principale quello di rendere più efficiente la normativa tributaria, riducendo la frammentazione e l’eterogeneità delle disposizioni attualmente vigenti.

 

Il Testo unico ha l’obiettivo di raccogliere in modo sistematico le norme vigenti riguardanti l’imposta di registro e altre tipologie di tributi indiretti, abrogando i numerosi provvedimenti attualmente in vigore che disciplinano tali materie.

 

Le disposizioni incluse nel nuovo Testo unico coprono vari ambiti, tra cui:

  • imposta di registro;

  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

L’introduzione del Testo unico, dunque, faciliterà l’interpretazione e l’applicazione delle norme, riducendo il rischio di ambiguità. 

CCNL Consorzi di Bonifica: siglato l’accordo per il rinnovo economico

L’accordo prevede aumenti retributivi da erogarsi a luglio 2025 e a gennaio 2026. Ulteriori novità in materia di classificazione del personale e congedi

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 22 maggio, che nella giornata del 21 maggio è stato siglato l’accordo di rinnovo relativo agli aspetti economici del CCNL Consorzi di Bonifica e del miglioramento fondiario relativo al biennio 2025-2026. L’accordo completa il percorso avviato con il precedente accordo del biennio 2023-2024.

 

Per quel che riguarda la parte economica, l’accordo prevede un aumento retributivo sul biennio del 5,2% in due tranches:
– la prima tranche del 3% sarà corrisposta dal 1° luglio 2025;
– la seconda tranche del 2,2% dal 1° gennaio 2026.

Le percentuali sopra indicate si aggiungono all’ulteriore 5,2% ottenuto nel biennio precedente, tant’è che l’aumento totale complessivo è pari al 10,4% per il quadriennio 2023-2026. 

Le altre novità sono relative alla classificazione degli operai, con l’introduzione di miglioramenti, l’ampliamento delle tutele per il personale avventizio a partire dal riconoscimento del 3° elemento per le ore di lavoro straordinario. Vengono ampliati anche i giorni di congedo per eventi e cause particolari; viene riconosciuto il congedo straordinario per matrimonio, oltre al riconoscimento di un premio di continuità di servizio per i lavoratori che nell’arco di 3 anni hanno lavorato almeno 450 giornate. 

CCNL Nolleggio Automezzi Anav: c’è il rinnovo

Previsto un aumento di 160,00 euro lordi al livello C2

Il 23 maggio è stato siglato dall’Associazione Anav e dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporto, Faisa Cisal, Ugl-Fna il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del noleggio automezzi con conducente sottoscritto il 6 ottobre 2022.

A livello economico, ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione viene riconosciuta la somma lorda pari a 600,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare per gli altri livelli, con le retribuzione dei mesi di giugno 2025 e gennaio 2026.

Previsti, inoltre, aumenti pari a 160,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare:

– 60,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2025;

– 100,00 euro con la retribuzione del mes edi agosto 2026.

Per quanto riguarda la parte normativa, le parti convengono di proseguire a partire dal prossimo settembre.

 

Comunicazioni di infortunio e denuncia: l’aggiornamento dei servizi online

Disponibile la versione aggiornata degli applicativi con l’informazione dell’evento lesivo in cantiere (INAIL, comunicato 23 maggio 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 23 maggio 2025 è presente negli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/comunicazione di infortunio il nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è finalizzato anche alla gestione della “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili prevista dal D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, di modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, e disciplinata dal decreto ministeriale di attuazione n. 132/2024.

L’INAIL segnala anche che le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche, i manuali utente e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline sono disponibili ai seguenti percorsi:

– Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio
– Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

CCNL Videofonografia Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo integrativo

Definiti gli aspetti normativi ed economici e prevista la confluenza nel CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini

Il 22 maggio 2025, le Parti sociali Afi, Fii, Pmi, Univideo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno stipulato una intesa integrativa all’ipotesi di accordo siglata in data 14 aprile 2025, la quale si intende ratificata a seguito della sottoscrizione dell’accordo in esame. 

Con tale accordo, le Parti hanno stabilito di confluire il settore, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche editoriali, digitali e affini. 

Con riferimento alla previdenza complementare, è stato confermato l’incremento, a partire dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota a carico del datore di lavoro che sarà pari a 1,4%

Per l’anno 2027, il contributo previsto a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa pari a 156,00 euro annui verrà suddiviso tra azienda e lavoratore. Pertanto, è prevista una quota pari a 9,00 euro mensile a carico dell’azienda e 4,00 euro a carico del lavoratore.

Inoltre, per l’anno 2026, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, si intendono iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo di 156,00 euro sarà integralmente a carico dell’azienda.

Sul versante economico, è stato confermato l’aumento previsto dall’ipotesi di accordo e diffuse le tabelle con i nuovi minimi contrattuali. 

Livello Minimi al 1.9.2016 Indennità di contingenza Minimi dal 1.07.2025  

Minimi dal 1.03.2026

 

Q 1.596,13 532,58 1.730,33 1.907,23
8 1.558,37 532,58 1.687,07 1.856,72
7 1.379,32 527,95 1.497,02 1.652,17
6 1.212,10 522,52 1.322,10 1.467,10
5 1.135,97 520,96 1.239,37 1.375,67
4 1.013,83 517,38 1.109,53 1.235,68
3 887,22 514,19 976,32 1.093,77
2 782,24 511,45 862,54 968,39
1 712,01 509,94 786,81 885,41